A chi è rivolto
L'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura deve essere richiesta dal gestore, cioè la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152.
Il Gestore dello scarico deve altresì presentare istanza di modifica sostanziale, rinnovo, aggiornamento e voltura dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di reflui industriali e di acque di prima pioggia soggette alle disposizioni del Regolamento 24/03/2006, n. 4.
Poiché per gli scarichi delle acque di prima pioggia dei centri di raccolta rifiuti gestiti dalle amministrazioni comunali non è possibile presentare istanza di AUA, l’Ufficio d’ambito ha predisposto una specifica modulistica per questo tipo di istanza di autorizzazione.
L’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, ex art. 124 deve essere richiesta per tutti quegli insediamenti/attività che non ricadono nell’ambito di applicazione dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) o di altri “Procedimenti Unici” (es. Autorizzazione di impianti di trattamento rifiuti Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, ex art. 208).
La Regione Lombardia nella Deliberazione della Giunta Regionale 16/05/2014, n. 10/1840 ha stabilito, infatti, che sono esclusi dall’AUA:
- gli impianti di trattamento di acque reflue urbane, in quanto impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione da questi
- gli impianti connessi ad interventi di bonifica o messa in sicurezza di emergenza, poiché afferenti a specifica normativa settoriale e caratterizzati da un esercizio limitato alla durata dell’intervento di bonifica/messa in sicurezza
I soggetti titolari di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ex art. 124 d.lgs. 152/2006 e Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sono soggetti ai controlli periodici dell’Ufficio d’Ambito, del Gestore del SII e di altri enti competenti al controllo secondo la normativa vigente in materia ambientale con le modalità previste dal programma triennale dei controlli approvato dall’Ufficio d’Ambito e secondo la normativa vigente in materia tariffaria.
Link municipium programma dei controlli + delibera ARERA (specchietto volumi e controlli?), riferimento controlli tariffari gestore ex art. 128 c2 D.Lgs.152/06
